Il datore di lavoro può trovarsi di fronte alla necessità di valutare la sostituzione del contratto collettivo di lavoro da lui applicato in ambito aziendale al verificarsi di determinate condizioni quali: la crescita dimensionale della propria impresa, il mutamento strutturale dell’attività aziendale principale svolta, la variazione dell’inquadramento previdenziale e in caso di trasferimento d’azienda indipendentemente dalla forma giuridica che l’operazione straordinaria può assumente (cessione, affitto, fusione, incorporazione, ecc.).
Tuttavia, la modifica del contratto collettivo di lavoro applicato è possibile garantendo ai lavoratori interessati la conservazione della propria posizione lavorativa, dei loro diritti quesiti e della retribuzione da essi complessivamente percepita.
Lo studio assiste le aziende nell’individuazione del contratto collettivo più confacente alle mutate esigenze aziendali e nel corso di operazioni straordinarie che portino con sé l’applicazione di un diverso contratto collettivo di lavoro, aiutando le stesse ad affrontare il passaggio da un contatto collettivo ad un altro, attraverso una puntuale armonizzazione contrattuale.
Tale allineamento contrattuale viene svolto attraverso un attento processo di analisi avente ad oggetto una comparazione dei principali istituti disciplinati dai diversi contratti collettivi e un’armonizzazione volta ad allineare il CCNL dismesso e quello di nuova introduzione in particolare nei seguenti aspetti:
Per informazioni
Riferimento: Dr.ssa Dr.ssa Giorgia Rigotto
Tel. 0444/650300-963030
E-mail: giorgia.rigotto@studiostella.it
Si tratta di un accordo tra azienda e organizzazioni sindacali nel quale le parti stabiliscono la sostituzione del CCNL applicato con un diverso contratto collettivo più in linea con l’attività svolta definendo le linee guida di armonizzazione tra i due CCNL. Tuttavia, il passaggio da un CCNL ad un altro può avvenire anche tramite la sottoscrizione di accordi individuali a carattere conciliativo con i singoli lavoratori.
Serve ad assicurare il mantenimento dei diritti quesiti dei lavoratori e a prevenire potenziali contenziosi aventi ad oggetto particolari trattamenti economici o normativi di cui i prestatori di lavoro godevano in forza del contratto collettivo dismesso.
Ogni lavoratore deve essere inquadrato secondo il livello professionale corrispondente alla mansione effettivamente svolta, sulla base della declaratoria prevista dal nuovo CCNL a cui corrisponderà altresì il nuovo trattamento economico spettante.
E’ importante non soffermarsi soltanto al trattamento economico ma analizzare anche la parte normativa dei CCNL oggetto di confronto e, in particolare, quanto da essi previsto -a titolo esemplificativo- per la malattia, l’infortunio, le ferie, i permessi, il periodo di prova, il periodo di preavviso, la previdenza complementare e l’assistenza sanitaria integrativa, con particolare riguardo all’armonizzazione dell’istituto degli scatti di anzianità.