Il potenziamento della funzione commerciale rappresenta sempre più uno dei principali strumenti a disposizione dell’impresa per poter essere protagonista nel proprio mercato di riferimento.
In tale contesto la corretta regolamentazione e gestione di importanti aspetti di legge e/o contrattuali rappresentano un elemento di assoluta importanza per le significative ricadute dirette in termini di competitività aziendale e di contenimento dei potenziali costi connessi a tali rapporti di lavoro.
Si riportano alcuni dei principali ambiti su cui sarà possibile focalizzare l’attenzione:
Per informazioni
Riferimento: Dr. Mauro Marchioro – Dr. Damiano Battaglion – Dr.ssa Valentina Gobbo
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Dipende se la risoluzione del rapporto avviene ad iniziativa dell’agente o dell’azienda
Se il rapporto viene risolto dall’agente questi deve rispettare il termine di preavviso di mesi tre o cinque (a seconda che il contratto sia di pluri o di monomandato) e lo stesso agente perde tutte le indennità di fine rapporto a parte la sola indennità di risoluzione del rapporto (comunemente chiamata FIRR) che generalmente viene versata annualmente alla Fondazione Enasarco. Diverso il caso se il rapporto viene risolto da un agente individuale per raggiungimento della pensione di vecchiaia.
Se invece la risoluzione viene effettuata dall’azienda sarà quest’ultima a riconoscere un preavviso all’agente da un minimo di tre mensilità ad un massimo di otto ex accordo economico collettivo (a seconda dell’azianità del rapporto e del tipo di rapporto se pluri o monomandato) o la relativa indennità sostitutiva oltre a dover riconoscere allo stesso agente tutte le indennità ex accordo economico collettivo (indennità di risoluzione rapporto, suppletiva di clientela e meritocratica, sempre se ricorrono le specifiche condizioni). L’agente peraltro potrebbe invocare il riconoscimento nella misura massima dell’indennità di cessazione rapporto ex art. 1751 c.c.. In questi casi, comunque, sarebbe consigliabile vagliare la situazione caso per caso dopo aver opportunamente quantificato i costi aziendali rivolgendosi ad un esperto del settore.
Dipende sempre se il contratto deve essere proposto da un agente o da un’azienda mandante.
Nel primo caso infatti il contratto potrà essere ridotto al minimo in quanto intervengono automaticamente in supporto dell’agente sia la legge (codice civile) sia l’accordo economico collettivo di settore che dettano generalmente norme a tutela dello stesso agente.
Se invece il contratto deve essere proposto dall’azienda è opportuno analizzare bene tutte le sfaccettature del rapporto per poter inserire tutti i possibili elementi derogatori di legge e/o accordo collettivo per cui è opportuno rivolgersi ad un esperto del settore
L’agente che è disciplinato dall’art. 1742 c.c. (oltre che dagli ulteriori articoli del codice civile e dagli accordi economici collettivi di settore) è colui che promuove “stabilmente” le vendite dei prodotti del mandante in cambio di una provvigione, generalmente in forma percentuale, ferma restando la possibilità di poter godere di un cosiddetto “fisso” a titolo di concorso spese e/o di anticipo provvigionale e/o di minimo provvigionale garantito.
Il procacciatore, invece, che peraltro non risulta nemmeno disciplinato dal nostro ordinamento ma generalmente riconosciuto dalla giurisprudenza, opera in forma “occasionale” senza che allo stesso possa essere in alcun modo riconosciuto un ipotetico compenso “fissso”.
Situazione diversa per quanto concerne il soggetto che pur operando come agente non ha i titoli previsti dalla CCIAA per poter svolgere regolarmente l’attività di agente commerciale. Per gestire correttamente questa situazione è opportuno rivolgersi ad un esperto del settore.