La riforma del Lavoro Sportivo e più in particolare il Decreto Legge n. 36 del 28 febbraio 2021 hanno dato alla luce la nuova figura del Lavoratore Sportivo, aggiungendo inoltre una serie di nuovi adempimenti in capo alle società sportive dilettantistiche.
Lo Studio offre un servizio di Consulenza al fine di supportare la società sportiva verso la corretta scelta della tipologia contrattuale da applicare in relazione all’attività svolta dai singoli soggetti (sportivi e non sportivi) valutando al contempo anche il costo del lavoro.
Lo Studio offre inoltre un servizio di elaborazione dei prospetti paga e di tutti gli adempimenti amministrativi, contributivi e fiscali connessi, compreso il Libro Unico del Lavoro.
Per informazioni
Riferimento: Dr. Fabio Golin
Tel. 0444/650300-963030
E-mail: fabio.golin@studiostella.it
Il nuovo diritto del lavoro sportivo getta le proprie basi sul principio generale che si debba inquadrare come lavoratore sportivo ogni tipologia di operatore, riconducibile ai soggetti di cui all’art. 25 D. Lgs. n. 36/2021, ovvero l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che traggano dallo svolgimento della propria attività sportiva una qualsiasi utilità in termini di reddito. Rientrano anche i tesserati che svolgano, verso il riconoscimento di un corrispettivo, una delle mansioni disciplinate dai regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di un’attività sportiva, con esclusione di quelle a carattere amministrativo-gestionale.
Nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici.
Ricorrendone i presupposti possono inoltre essere applicati anche il contratto di lavoro subordinato, il lavoro autonomo (anche nella forma occasionale) e, nell’ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, possono essere stipulati contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’articolo 45 del medesimo decreto legislativo.
Per le collaborazioni coordinate e continuative nell’area del dilettantismo sono previste le seguenti agevolazioni:
– Esenzione contributiva previdenziale fino a 5.000,00 € di compensi annui;
– Esenzione fiscale fino a 15.000,00 € di compensi annui;
– Esenzione IRAP fino a 85.000,00 € di compensi annui;
Inoltre, allo scopo di alleggerire il significativo aumento degli adempimenti e dei costi amministrativi e gestionali a carico delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, è prevista l’esclusione all’assoggettamento al premio INAIL di tutti gli emolumenti derivanti da rapporti di lavoro parasubordinato. Pertanto, ai sensi dell’art. 36, comma 3, D. Lgs. n. 36/2021 ai lavoratori sportivi titolari di rapporti di lavoro autonomo nella forma di co.co.co sportiva si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Il Volontario è colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni del Volontario sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
Le prestazioni sportive del Volontario non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.