Consulenza in materia di Privacy
Alla luce dell’entrata in vigore del regolamento europeo n. 2016/679, meglio noto come GDPR, le aziende, considerato il quotidiano trattamento di dati personali e particolari dei propri dipendenti, sono tenute a predisporre, o aggiornare, un processo che sia in grado di rispondere alle esigenze di tutela dei dati previsti dalla normativa.
In un’ottica di mercato sempre più incentrato nella valorizzazione dei dati personali trattati, la tutela della privacy e la sicurezza dei dati sono temi che non possono essere sottovalutati in termini di competitività aziendale.
Al fine di garantire il rispetto dei numerosi adempimenti tecnici ed amministrativi regolati dalla nuova e complessa normativa vigente, per le aziende si è reso ormai imprescindibile l’affiancamento a profili professionali competenti in materia.
L’assistenza proposta è concepita come una puntuale e aggiornata consulenza che si articola in:
Per informazioni
Riferimento: Dr. Mattia Tonella
Tel. 0444/650300-963030
E-mail: mattia.tonella@studiostella.it
No, l’utilizzo di una sistema di videosorveglianza all’interno di un’azienda con in forza dei lavoratori dipendenti può avvenire solo dopo il rilascio dell’ apposita autorizzazione da parte dell’ ITL competente.
E’ considerato legittimo l’utilizzo di telecamere qualora l’azienda espliciti in maniera dettagliata le esigenze organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale che ne giustifichino l’installazione . Ai sensi del GDPR i dipendenti dovranno esser puntualmente informati con apposita informativa e cartellonistica.
Il Registro del Trattamento dei Dati è uno dei documenti richiesti dal GDPR alle aziende che trattano i cosiddetti “dati particolari”, ossia in grado di rivelare dati particolarmente sensibili come lo stato di salute o un’eventuale appartenenza sindacale.
Di conseguenza qualsiasi datore di Lavoro che abbia in forza almeno un dipendente è tenuto a documentare, attraverso il Registro del Trattamento dei Dati, le modalità di trattamento dei dati all’interno dell’azienda e le relative misure di sicurezza adottate.
La normativa vigente prevede che non sia necessaria la richiesta di autorizzazione solamente per gli strumenti effettivamente necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.
In questo caso il mezzo aziendale viene considerato strumento necessario, mentre il sistema di geolocalizzazione costituisce solo un elemento ulteriore, “aggiunto”, legato ad esigenze datoriali di tipo assicurativo, organizzativo, produttivo o di tutela della sicurezza del lavoro. Ne consegue che nella generalità dei casi l’impresa può procedere all’installazione del GPS e all’utilizzo dei dati dallo stesso forniti solo dopo aver aver conseguito l’autorizzazione da parte dell’ ITL competente.
La mail aziendale è considerata a tutti gli effetti uno strumento funzionale all’esercizio dell’attività lavorativa, e per questo motivo il datore di lavoro nei casi di comprovate esigenze lavorative ovvero legate alla sicurezza informatica, ha la possibilità di accedere alla casella mail aziendale utilizzata dal singolo dipendente.
Al fine di rendere legittimi tali accessi il datore di lavoro ha l’onere di informare i dipendenti su quali siano le modalità corrette di utilizzo degli strumenti messi a disposizione e con quali modalità possono venire effettuati tali controlli.