Consulenza in materia di Privacy
Alla luce dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo n.2016/679, meglio noto come GDPR, le aziende, considerato il quotidiano trattamento dei dati personali dei propri lavoratori dipendenti, sono tenute a predisporre, o aggiornare, un processo di trattamento dei dati che sia in grado di conciliare le esigenze aziendali alle esigenze di tutela dei dati previsti dalla normativa vigente.
E’ infatti noto come, in un’ottica di mercato sempre più incentrato nella valorizzazione dei dati trattati e di un considerevole ricorso al lavoro da remoto, la tutela della privacy e della sicurezza dei dati sono temi che non possono essere sottovalutati in termini di competitività aziendale.
Al fine di garantire il rispetto dei numerosi adempimenti tecnici ed amministrativi regolati dalla complessa normativa vigente, per le aziende si è reso ormai imprescindibile l’affiancamento a profili professionali competenti in materia.
L’assistenza proposta prevede una puntuale ed aggiornata consulenza che si articola in:
Con l’introduzione del Jobs Act è stato parzialmente modificato l’art. 4 della Legge 300/70, l’articolo che disciplina l’installazione e l’utilizzo degli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo.
L’azienda per poter installare qualsiasi strumento di controllo deve preventivamente ottenere un accordo con le rappresentanze sindacali, ovvero, in mancanza di questi o in caso di mancato accordo, richiedere l’autorizzazione alla Direzione territoriale del Lavoro.
Lo studio assiste le aziende negli adempimenti amministrativi, predisponendo la pratica d’istanza e relazionandosi con le sedi delle Direzioni territoriali del lavoro di competenza.
Sarà inoltre offerto un supporto in materia privacy, con la predisposizione delle informative e l’attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Per informazioni
Riferimento: Dr. Mattia Tonella
Tel. 0444/650300-963030
E-mail: mattia.tonella@studiostella.it
No, l’utilizzo di una sistema di videosorveglianza all’interno di un’azienda con in forza dei lavoratori dipendenti può avvenire solo dopo il rilascio dell’ apposita autorizzazione da parte dell’ ITL competente.
E’ considerato legittimo l’utilizzo di telecamere qualora l’azienda espliciti in maniera dettagliata le esigenze organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale che ne giustifichino l’installazione . Ai sensi del GDPR i dipendenti dovranno esser puntualmente informati con apposita informativa e cartellonistica.
Il Registro del Trattamento dei Dati è uno dei documenti richiesti dal GDPR alle aziende che trattano i cosiddetti “dati particolari”, ossia in grado di rivelare dati particolarmente sensibili come lo stato di salute o un’eventuale appartenenza sindacale.
Di conseguenza qualsiasi datore di Lavoro che abbia in forza almeno un dipendente è tenuto a documentare, attraverso il Registro del Trattamento dei Dati, le modalità di trattamento dei dati all’interno dell’azienda e le relative misure di sicurezza adottate.
La normativa vigente prevede che non sia necessaria la richiesta di autorizzazione solamente per gli strumenti effettivamente necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.
In questo caso il mezzo aziendale viene considerato strumento necessario, mentre il sistema di geolocalizzazione costituisce solo un elemento ulteriore, “aggiunto”, legato ad esigenze datoriali di tipo assicurativo, organizzativo, produttivo o di tutela della sicurezza del lavoro. Ne consegue che nella generalità dei casi l’impresa può procedere all’installazione del GPS e all’utilizzo dei dati dallo stesso forniti solo dopo aver aver conseguito l’autorizzazione da parte dell’ ITL competente.
La mail aziendale è considerata a tutti gli effetti uno strumento funzionale all’esercizio dell’attività lavorativa, e per questo motivo il datore di lavoro nei casi di comprovate esigenze lavorative ovvero legate alla sicurezza informatica, ha la possibilità di accedere alla casella mail aziendale utilizzata dal singolo dipendente.
Al fine di rendere legittimi tali accessi il datore di lavoro ha l’onere di informare i dipendenti su quali siano le modalità corrette di utilizzo degli strumenti messi a disposizione e con quali modalità possono venire effettuati tali controlli.