La complessità della normativa sull’igiene e la sicurezza dei lavoratori rendono ormai indispensabile il ricorso a professionalità specifiche, in grado di assistere le Aziende in tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi connessi alle materie in oggetto.
Lo studio assicura l’apporto fornito da Professionisti qualificati per attuare tutti gli adempimenti, a costi convenienti e con tempi di consegna rapidi.
In particolare, l’assistenza si attua attraverso una puntuale ed aggiornata attività di consulenza su tutti i temi concernenti l’igiene e la sicurezza dei lavoratori, la realizzazione di check-up aziendali, la elaborazione dei piani di sicurezza, la rilevazione della rumorosità nei reparti produttivi, la predisposizione delle pratiche antincendio, la formazione e l’informazione dei dipendenti attraverso l’organizzazione di appositi corsi, etc..
Per informazioni
Riferimento: Dr. Antonio Stella – Dr. Marco Panigutto – Dr. Mattia Tonella
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Il D.V.R. è il documento nel quale vengono individuati i rischi e le misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la sua funzione è pertanto quella di valutare ed analizzare i possibili rischi al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione atte a garantire il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza in azienda.
Si, il T.U. D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 -Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro- stabilisce l’obbligatorietà per tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente o collaboratore (soci lavoratori, tirocinanti, lavoratori con contratti temporanei) e va redatto entro 90 giorni per una nuova attività o, nell’immediato, quando un lavoratore entra in forza in una azienda già avviata.
In assenza di D.V.R. il datore di lavoro può incorrere in una ammenda da un minimo di 3.000 € e fino ad un massimo di 15.000 €, possibili pene detentive fino a 8 mesi e la sospensione dell’attività imprenditoriale; Inoltre, cosa non di poco conto, l’assenza di un D.V.R. non permette la stipula di talune tipologie contrattuali di lavoro subordinato (tempo determinato, intermittente o somministrato). Pertanto, nel caso venisse accertata l’assenza del predetto Documento di Valutazione, un contratto intermittente potrebbe venire dichiarato nullo; conseguentemente, il rapporto di lavoro verrebbe convertito a tempo indeterminato fin dall’origine.
Il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza e di salute . La formazione dei lavoratori è pertanto obbligatoria è si suddivide in formazione generale e formazione specifica in relazione al rischio effettivo presente in azienda che varia a in funzione del settore ATECO di appartenenza.