Per le aziende che svolgono attività potenzialmente soggette a sviluppo di focolai e propagazione di fiamme, è previsto l’obbligo di nominare e formare uno o più addetti al servizio antincendio, in relazione al livello di rischio ed alle dimensioni aziendali.
Il DM del 02 settembre 2021 diversifica le attività aziendali in 3 livelli di rischio, in relazione al livello di rischio dell’attività, così come individuato dal datore di lavoro e sulla base degli indirizzi riportati all’allegato III del medesimo DM.
Per le aziende rientranti nel “livello 1”, ossia attività non rientranti nei “livelli 2 e 3” e dove in generale le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme, lo Studio periodicamente organizza i corsi formativi obbligatori di durata complessiva pari a 4 ore, di validità quinquennale.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono rientrare nel “livello 1” le attività amministrative d’ufficio o le attività commerciali svolte in locali di piccole-medie dimensioni, ma per una corretta analisi si consiglia di consultare con attenzione quanto previsto dal DM del 02 settembre 2021.